[1]Articolo XXIV

[2]Le autorita' competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio non previste dalla presente Convenzione, nonche' nel caso in cui l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxxiv · fonte su Normattiva