[1]Articolo XXIV
[2]Le autorita' competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio non previste dalla presente Convenzione, nonche' nel caso in cui l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
