Art. 10 (Convenzione)
Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, qualora non intenda procedere all'estradizione del medesimo, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti all'esercizio dell'azione penale, secondo le procedure previste dalla legislazione di tale Stato, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
