Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso in cui non lo estradi, dovra' sottoporre, senza, alcuna eccezione e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorita' competenti al fine di perseguirlo mediante procedimento penale in conformita' delle leggi di tale Stato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
