Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso in cui non lo estradi, dovra' sottoporre, senza, alcuna eccezione e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorita' competenti al fine di perseguirlo mediante procedimento penale in conformita' delle leggi di tale Stato.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art7 · fonte su Normattiva