Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980
Art. 21 (Convenzione)
1. Qualunque Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia avra' effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
