1. Uno stato Parte potra' proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verra' rimesso al depositario, che lo comunichera' immediatamente a tutti gli altri Stati Parte. 2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invitera' tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avra' inizio almeno 30 giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sara' messo per iscritto in un Protocollo, che sara' aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York. 3. Il Protocollo entrera' in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrera' in vigore nei confronti di detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale consenso e' stato espresso.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art16 · fonte su Normattiva