Art. 4 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato contraente non esportera', o non autorizzera' la esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 2. Ciascuno Stato contraente non importera', o non autorizzera' la importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I. 3. Uno Stato contraente non autorizzera' il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati non contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sara' protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 4. Ciascuno Stato contraente applichera', a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali. 5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sara protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinera' e informera' preventivamente gli Stati attraverso cui sara' previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonche' quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6. La responsabilita' di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potra' essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualita' di Stato importatore. 7. Nulla nel presente articolo sara' interpretato come limitante in qualsiasi maniera la sovranita' territoriale e la giurisdizione di uno Stato, incluse quelle sullo spazio aereo e sulle acque territoriali di detto Stato.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
