TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania, in appresso denominati "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni di cooperazione economica esistenti tra i due Stati e creare favorevoli condizioni agli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; Consapevoli della necessita' di creare e mantenere condizioni di stabilita', allo scopo di stimolare gli investimenti nonche' la massima utilizzazione effettiva delle risorse economiche di entrambi i Paesi. Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione degli investimenti in base al presente Accordo dara' luogo all'adozione di iniziative nello specifico settore ed incrementera' la prosperita' dei due Stati. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" significa ogni bene patrimoniale di proprieta' di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima. Il termine comprende, in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed altre forme di partecipazioni in societa' di capitali o persone legalmente costituite nel territorio di una Parte Contraente, nonche' ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, come pure titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)redditi reinvestiti;
  • d)crediti finanziari, o ogni altro diritto derivante da impegni, prestazioni o servizi di natura economica o finanziaria collegati con gli investimenti;
  • e)diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d'autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi;
  • f)ogni diritto di natura finanziaria, maturato per legge o per contratto, ed ogni licenza e concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto, con particolare riguardo alle concessioni relative alla prospezione, all'esplorazione, alla coltivazione, all'estrazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, comprese quelle situate nelle zone marine sotto la giurisdizione di una delle parti Contraenti. Ogni modifica nella forma nella quale i beni sono stati investiti o reinvestiti non pregiudichera' la loro caratteristica di investimenti. 2. Il termine "investitore", significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per quanto riguarda le "persone giuridiche", la loro costituzione legale in base alla legislazione nazionale da' loro diritto, in virtu' del presente Accordo ed a condizioni di reciprocita', di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo le leggi ed i regolamenti di quest'ultima Parte. 3. I termini "persona fisica", e "persona giuridica" significano rispettivamente: - per quanto riguarda la Romania: ogni persona fisica che abbia la nazionalita' romena in conformita' alle vigenti leggi, nonche' ogni persona giuridica legalmente costituita secondo la legge romena ed avente la sede principale in Romania; - per quanto riguarda la Repubblica italiana: ogni persona naturale che abbia la cittadinanza italiana nonche' ogni ente avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e riconosciuto, ai sensi della legislazione nazionale, come ente pubblico, societa' di persone o di capitali, fondazione o associazione, a prescindere dal fatto che la responsabilita' di questi ultimi sia limitata o meno. 4. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate, da un investimento, ivi inclusi - in particolare, ma non esclusivamente - i profitti, i dividendi, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati. 5. Il termine "territorio" significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sotto- marine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art1 · fonte su Normattiva