O ESPROPRIO
- 1)(1) Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto espressamente previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (provvedimenti qui di seguito indicati tutti come "esproprio"), salvo che non ricorrano le condizioni seguenti:
- a)i provvedimenti siano adottati nell'interesse nazionale o per fini pubblici, ed in conformita' alle prescritte procedure di legge;
- b)i provvedimenti non siano discriminatori in rapporto a provvedimenti adottati nei confronti di investimenti od investitori nazionali ovvero di investimenti od investitori di paesi terzi;
- c)sia adottata una appropriata procedura per determinare l'ammontare e le modalita' di pagamento del risarcimento.
- 3)Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento colpito da uno dei provvedimenti di cui al paragrafo (1) del presente articolo e dovra' essere rapido, adeguato ed effettivo.
- 4)L'ammontare del risarcimento sara' determinato in conformita' con i principi di valutazione internazionalmente riconosciuti, quali l'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora l'effettivo e giusto valore di mercato non possa essere facilmente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di criteri obiettivi di equita', considerando tra l'altro il capitale investito, la sua rivalutazione o svalutazione, i redditi correnti, il valore di sostituzione ed ogni altro elemento di rilievo. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati in base al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio a quella di pagamento, salvo che l'investitore non abbia conservato il godimento dell'investimento espropriato fino alla data del risarcimento medesimo.
- 5)In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra l'investitore e la Parte contraente obbligata, l'importo sara' calcolato secondo le procedure di risoluzione delle controversie dell'Articolo 8 del presente Accordo.
- 6)L'ammontare del risarcimento verra' prontamente pagato all'investitore, il quale avra' diritto a trasferire senza indebito ritardo le relative somme in valuta liberamente convertibile. Determinato il risarcimento, verra' prontamente concessa l'autorizzazione al suo rimpatrio.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
