PER DANNI E PERDITE

  • 1)Gli investitori di una delle due Parti contraenti i cui investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente, abbiano sofferto danni o perdite per causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, rivolte, insurrezioni od altri eventi similari, inclusi i danni e le perdite dovuti a requisizione, riceveranno dalla Parte contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, con riferimento ai provvedimenti adottati per risarcire tali danni e perdite, un trattamento non meno favorevole di quello da quest'ultima riconosciuto ai propri investitori nazionali, ed in ogni caso, agli investitori di ogni altro Stato terzo. Le somme di cui al presente articolo, saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza alcun ritardo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art5 · fonte su Normattiva