DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente - per quanto possibile, - mediante negoziazioni tra le due Parti contraenti. Nel caso in cui la controversia non possa essere in tal modo risolta nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto l'altra Parte contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti, sara' sottoposta ad un Tribunale arbitrale, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 2. Il Tribunale arbitrale sara' costituito caso per caso nel modo seguente: ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro; i due arbitri successivamente selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, su approvazione delle due Parti contraenti, sara' nominato Presidente del Tribunale. Gli arbitri saranno nominati ogni tre mesi, ed il Presidente entro cinque mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato. 3. Se entro qualunque periodo di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, non e' stato proceduto alle nomine richieste, ciascuna Parte contraente puo' invitate il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle entro tre mesi. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli sia possibile esercitare detta funzione, il Vice-presidente della Corte Internazionale di Giustizia puo' essere invitato a procedere alle nomine necessarie. Ove poi il Vice-presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti, e sia anch'esso nell'impossibilita' di accettare l'incarico, sara' invitato ad effettuare le nomine il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 4. Il Tribunale arbitrale decidera' in base alle disposizioni del presente Accordo, ed a quelle di altri Accordi conclusi tra le Parti Contraenti, nonche' ai principi generali ed alle norme di diritto internazionale. La sentenza verra' decisa a maggioranza di voti: essa sara' definitiva e vincolante. 5. Ogni Parte Contraente sosterra' i costi dell'arbitro che ha nominato, e quelli della propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. 6. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
