DELL'ACCORDO ED APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori dell'una o dell'altra Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente ed autorizzati in conformita' con le disposizioni legali dell'una o dell'altra Parte contraente. L'Accordo non si applichera' tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

  • 1)Qualora una questione sia disciplinata, sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Se una Parte contraente, per effetto di leggi o di altre disposizioni di carattere generale aventi efficacia normativa, ha adottato per gli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' agli stessi riservato il trattamento piu' favorevole. Nel caso di specifici contratti tra un investitore ed una delle Parti contraenti, le disposizioni di tali contratti, a prescindere dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, manterranno validita' per gli investitori interessati.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art10 · fonte su Normattiva