DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, relativa ad un investimento di detto investitore nel territorio della prima Parte contraente, comprese le controversie relative ai risarcimenti per esproprio, e quelle relative all'ammontare dei corrispettivi pagamenti, saranno per quanto possibile risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti alla controversia. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia - a sua discrezione: -
- a)al Tribunale della Parte Contraente, in tutte le sue istanze, competente per territorio;
- b)ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento Arbitrale della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL). L'arbitrato si svolgera' in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformita' con la Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'arbitro o gli arbitri, e se del caso, il Presidente dovranno essere cittadini di Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti contraenti, saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' con le Convenzioni internazionali di cui esse sono parti;
- c)al "Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati". Tuttavia, in specifici contratti, gli investitori e le Parti contraenti possono concordare procedure di risoluzione di controversia.
- 3)La Parte contraente che e' parte di una controversia, non potra', in qualunque fase delle procedure relative a controversie su investimenti, addurre a sua difesa la sua immunita' da giurisdizione, cosi' come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in base ad un contratto di assicurazione che prevede la copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
