'Articolo 28 della Carta recita come segue: "Articolo 28 Comitato dei Ministri 1. Il Comitato dei Ministri adottera' a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate. 2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato Governativo in conformita' con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il Comitato dei Ministri adottera' tutte le decisioni che ritiene appro- priate".

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;705~protocollo-art5 · fonte su Normattiva