I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione "TIR" ed avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 della presente Convenzione, ed una targa identica sara' posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili ed esse devono essere amovibili.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art16 · fonte su Normattiva