I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione "TIR" ed avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 della presente Convenzione, ed una targa identica sara' posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili ed esse devono essere amovibili.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
