Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione:
- a)i trasporti devono essere effettuati;
- i)con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III a); o
- ii)con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreche' siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III c);
- b)i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
