Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione:

  • a)i trasporti devono essere effettuati;
  • i)con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III a); o
  • ii)con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreche' siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III c);
  • b)i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art3 · fonte su Normattiva