Se le autorita' doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonche' il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del carnet TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
