1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non e' richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non e' richiesta una garanzia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalita' prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art15 · fonte su Normattiva