1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non e' arte contraente della presente Convenzione, l'operazione TIR e' sospesa durante detto tragitto. In tal caso le autorita' doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto e' quindi proseguito accetteranno il carnet TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, sempreche' le chiusure doganali con i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. 2. Cio' vale anche per la parte del tragitto durante la quale il carnet TIR non e' utilizzato dal titolare del carnet, sul territorio di una Parte contraente, perche' puo' usufruire di procedure doganali di transito piu' semplici o quando per il transito non e' richiesta una procedura doganale. 3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR e' sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita e rispettivamente in entrata.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art26 · fonte su Normattiva