Le autorita' degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorita' competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia aggiungere altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento e annoteranno nei tagliandi del carnet TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art34 · fonte su Normattiva