Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorche' le stesse concernono regimi doganali che abbiano preceduto o che seguano l'operazione TIR, cui il titolare del carnet TIR non ha partecipato.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
