1 - Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione. 2 - Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove e' stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle Autorita' competenti dell'altro Stato. 3 - Tuttavia non si procedera' a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato gia' giudicato con sentenza non piu' soggetta ad impugnazione ovvero se l'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena inflittagli od al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo. 4 - Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L'importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art22 · fonte su Normattiva