Allorche' e accertato, a soddisfazione delle autorita' doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un carnet TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sara' accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art41 · fonte su Normattiva