Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale e' dispensato dalle autorita' competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:
- a)che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,
- b)di cui e' riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
