Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale e' dispensato dalle autorita' competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:

  • a)che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,
  • b)di cui e' riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art34 · fonte su Normattiva