[1]delle controversie

[2]1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sara' regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti alla controversia o in altro modo. 2. Ogni controversia tra due o piu' Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non puo' essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sara' sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale cosi' composto: ciascuna delle Parti contendenti nominera' un arbitro: gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungera' da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potra' allora chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avra' forza obbligatoria per le Parti alla controversia. 4. Il tribunale arbitrale adottera' il proprio regolamento interno. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza. 6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti alla controversia riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potra' essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art57 · fonte su Normattiva