1. All'atto della firma o della ratifica della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avra' espresso una siffatta riserva. 2. La Parte contraente che avra' espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potra' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva e ammessa alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art58 · fonte su Normattiva