DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1 - Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta con riferimento a tali redditi e' deducibile dall'imposta indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non piu' superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti redditi. 3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia dedurra' dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
