[1]di accompagnamento della domanda

[2]1. La domanda di assistenza amministrativa, presentata in forza della presente Sezione e' accompagnata: a. da un attestato che precisa che il credito fiscale concerne un'imposta prevista nella presente Convenzione e che, per quanto riguarda il recupero, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, essa non e' o non puo' essere contestata, b. da una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e c. da ogni altro documento stabilito per il ricupero o per adottare le misure conservatorie-. 2. Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e', se del caso, ed in conformita' alle norme in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al piu' presto, dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiesto.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art13 · fonte su Normattiva