o successione nei diritti e nelle obbligazioni Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione reditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verra' applicato l'articolo 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
