Art. 1 (Convenzione)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI UN CERTIFICATO RELATIVO ALLA DIVERSITA' DI COGNOMI
[2]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile; desiderosi di attenuare le difficolta' incontrate da alcune persone alle quali viene conferito, in base alla legge di uno Stato, un cognome diverso da quello loro riconosciuto in un altro Stato; hanno convenuto le disposizioni seguenti:
[3]ARTICOLO 1
[4]1. Il certificato relativo alla diversita' di cognomi istituito dalla presente Convenzione e destinato a facilitare la dimostrazione della propria identita' da parte di quelle persone le quali, a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di alcuni Stati, in particolare in materia di matrimonio, di filiazione o di adozione, non sono designate con lo stesso cognome. 2. Il fine di detto certificato e unicamente di attestare che i vari cognomi in esso menzionati, indicano, a seconda delle diverse legislazioni, la medesima persona. Esso non puo' avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni legislative concernenti il cognome.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
