Art. 13 (Traduzione)
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera' approvera' o aderira' dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
