Art. 17 (Traduzione)
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore nei suoi confronti della Convenzione. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
