Art. 18 (Traduzione)
[1]1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e ad ogni altro Stato che avra' aderito alla presente Convenzione: -a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; -b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; -c) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data alla quale avra' effetto; -d) ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale essa entrera' in vigore; -e) ogni designazione delle autorita' competenti effettuata in applicazione dell'articolo 11, comma 1, ed ogni modifica effettuata ai sensi del secondo comma di detto articolo. 2. Il Consiglio Federale Svizzero informera' il Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica effettuata in applicazione del paragrafo 1. 3. Sin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia autenticata sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione, in conformita' all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, a tal fine, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a l'Aja, l'8 settembre 1982, in un unico esemplare in lingua francese che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di stato civile ed agli Stati aderenti. Una copia autenticata sara' anche inviata al Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato civile. Seguono firme.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Le date dovranno essere scritte in numeri arabi indicanti successivamente, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I primi nove mesi dell'anno sono indicati da cifre che vanno da 01 a 09. Il nome di ogni localita' menzionata nel certificato dovra' essere seguito dal nome dello Stato in cui detta localita' e situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello la cui autorita' rilascia il certificato. Qualora l'Autorita' che rilascia il certificato non sia in grado di riempire una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere barrata. Ogni modifica del modulo del presente certificato, ed ogni traduzione saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Internazionale di Stato Civile. Copia autentica conforme all'originale depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Berna, 4 ottobre 1982
[4]PER IL DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI STRANIERI
[5]IL CAPO DELLA SEZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
Testo vigente dal 4 marzo 1989
