[1]Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
- a)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- b)le date di entrata in vigore della Convenzione;
- c)ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data alla quale detta dichiarazione avra' effetto;
- d)ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale detta denuncia avra' effetto. Il Consiglio Federale Svizzero informera' il Segretario Generale della Commissione internazionale dello stato civile di ogni notifica presentata in applicazione del paragrafo 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO ad Atene il 15 settembre 1977 in un unico esemplare, in lingua francese, che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale dello stato civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verra' inoltre trasmessa al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello stato civile. (Seguono le firme ed il modello di modulo plurilingue)".
Testo vigente dal 24 luglio 1981
