'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato X. Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Estonia alle attivita' di cui all'allegato X, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a queste attivita'. Il contributo finanziario dell'Estonia alle attivita' di cui all'allegato X si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo dell'Estonia.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art108 · fonte su Normattiva