1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi all'Estonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - azioni di formazione, segnatamente per la gestione delle opere d'arte; - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone); - la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali di rilievo. 2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo estone potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art101 · fonte su Normattiva