1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale. 2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori: - controllo efficace dei livelli di inquinamento; - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale; - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (compresi gli impianti nucleari); - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche; - qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti); - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea; - uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili; - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua; - protezione delle foreste, della flora e della fauna; - conservazione della biodiversita'; - zone protette; - pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana; - miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle citta'; - uso di strumenti economici e fiscali; - gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino; - mutamenti climatici a livello planetario; - ripristino delle zone contaminate; - tutela della salute umana contro i rischi ambientali. 3. La cooperazione avverra' principalmente tramite: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche; - potenziamento istituzionale e programmi di formazione; - trasferimento di tecnologia e di know-how; - ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche; - istruzione e informazione sulle questioni ambientali; - studi di impatto ambientale.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art82 · fonte su Normattiva