D'INFORMAZIONE Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede: - scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi; - una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (universita' e/o enti governativi); - scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti; - formazione e consulenze; - esecuzione congiunta di progetti; - promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova; - promozione di un quadro normativo appropriato; - promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art85 · fonte su Normattiva