DEI CONSUMATORI 1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori dell'Estonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono: - un'attivita' politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia; - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Estonia con quella della Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza. 3. La cooperazione comprende: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG; - potenzionamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri estoni e comunitari; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 4. La comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
