[1]Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute, perseguendo gli obiettivi seguenti:
[2](a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti pericolosi vietati sui loro territori; (b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei prodotti; (c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi, di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi; (d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei consumatori; (e) aumentare la compatibilita' delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori; (f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo dell'informazione e dell'istruzione; (g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali; (h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attivita' illegali.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
