1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e dell'Estonia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali; - il ravvicinamento della nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunita'; - il ravvicinamento della struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario. Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dell'articolo 99 e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art95 · fonte su Normattiva