Le decisioni di cui all'Articolo 11 che sono esecutive nella Parte contraente di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nella Parte contraente in causa. Se necessario, l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente destinataria puo', su richiesta, emettere un provvedimento ingiuntivo.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
