1. La richiesta deve essere accompagnata: (a) da una copia conforme della decisione; (b) in caso di decisione dell'autorita' giudiziaria pronunciata in contumacia,,dall'originale o dalla copia conforme di un documento attestante che al debitore e' stato debitamente notificato l'atto introduttivo del procedimento; (c) in caso di decisione dell'autorita' amministrativa, da un documento attestante che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 11; (d) da un documento attestante che la decisione e' esecutiva nella Parte contraente di origine e che la decisione e' stata debitamente notificata ai debitore. 2. Ove l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di destinazione lo richiedano, deve essere fornita una traduzione certificata dei documenti. Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art14 · fonte su Normattiva