1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'Articolo 12. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nella Parte contraente di destinazione. 2. La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione e' soggetta alla legge della Parte contraente di destinazione, salvo disposizione diversa della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
