Quando una Parte contraente recupera il credito, l'importo riscosso e' versato senza indugio a EUROCONTROL, che procede come previsto dall'Articolo 16. Le spese di recupero sostenute da tale Parte contraente sono addebitate a EUROCONTROL.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art17 · fonte su Normattiva