1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformita' alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata. 2. La facolta' di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita. 3. La validita' e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale e' stata effettuata la ritenzione.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
