1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformita' alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata. 2. La facolta' di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita. 3. La validita' e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale e' stata effettuata la ritenzione.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art9 · fonte su Normattiva