1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione determina, in conformita' alle condizioni generali di cui d'Articolo 7.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di navigazione aerea interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza. 2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di navigazione aerea di una Parte contraente e' di sua esclusiva responsabilita'. 3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui ai paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti dei trasgressore puo' essere promossa: (a) dalla Parte contraente, se l'infrazione e' stata constatata nel suo territorio; (b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall'Articolo 35, con l'accordo della Parte contraente dove e' da promuovere l'azione giudiziaria. 4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d).

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art19 · fonte su Normattiva