Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
