Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art18 · fonte su Normattiva