[1]Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera

[2]22.1 Le modalita' di cooperazione tra i servizi competenti dei due Stati in caso in cui tale cooperazione sia necessaria per l'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di uno o piu' protocolli addizionali.

[3]22.2 Tale o tali protocolli determineranno in particolare:

  • a)le norme e le modalita' di controllo relativi al diritto del lavoro, all'impiego di personale, cosi' come alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera;
  • b)le modalita' di controllo di sicurezza, di polizia e di dogana;
  • c)le modalita' di constatazione delle infrazioni, d'interpello e di arresto sul territorio di ogni Stato situato da una parte e dall'altra della sezione transfrontaliera eseguiti dagli agenti dei due Stati, anche a bordo dei treni.

[4]I controlli sono organizzati in maniera da conciliare, per quanto possibile, la fluidita' e la celerita' del traffico con l'efficacia di tali controlli.

[5]Ogni Parte e' responsabile del pagamento o della riscossione dei costi relativi ai controlli di competenza.

Testo vigente dal 7 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71~accordo-art22 · fonte su Normattiva