[1]Principi relativi alle misure di trasferimento modale adottati

[2]23.1 Le Parti conducono congiuntamente una politica tesa a favorire il trasferimento modale del trasporto dalla strada alla ferrovia nelle Alpi, al fine di preservare l'ambiente di questa regione, conformemente agli obiettivi della Convenzione alpina.

[3]23.2 Conformemente all'allegato 3 del presente Accordo che e' parte integrante di quest'ultimo, la suddetta politica di trasferimento modale riguardera' da un lato il migliore utilizzo della rete ferroviaria esistente, in particolare della linea storica del Frejus, e dall'altro lato la regolazione della circolazione delle merci su strada, utilizzando gli strumenti tariffari o normativi appropriati, nel rispetto della legislazione europea, subordinatamente alla disponibilita' di adeguata capacita' ferroviaria.

[4]23.3 Le Parti ricercheranno insieme agli altri Stati alpini e alla Commissione europea un accordo su dei principi e un calendario progressivo per la messa in opera di meccanismi coordinati di regolazione e di riduzione dei flussi stradali transalpini in concomitanza con la messa in servizio dei progetti ferroviari che porteranno a un rilevante aumento della capacita' di tale modalita'.

Testo vigente dal 7 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71~accordo-art23 · fonte su Normattiva