[1]Trasporti

[2]1.Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2.La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere:

  • a)la condivisione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, compresa la consulenza tempestiva in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che incidono sui rispettivi settori dei trasporti;
  • b)il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Australia e l'Unione, migliorando l'accesso al mercato e le opportunita' d'investimento e ampliando e approfondendo la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea, nonche' della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese, nonche' la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
  • c)il dialogo e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
  • d)il dialogo e la cooperazione su questioni di trasporto legate all'ambiente;
  • e)il dialogo e la cooperazione in vista del riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
  • f)la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art49 · fonte su Normattiva